LO STATUTO » Pagina 1 - 2 - 3 - 4 Art. 7 - ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
» L’ASSEMBLEA GENERALE.
» Il CONSIGLIO DI CERNITA.
» Il PRESIDENTE.
» Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.
» Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Art. 8 – DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI
1. L’Assemblea Generale è a tempo indeterminato, fatta eccezione per il Presidente e per i Vice Presidenti.
2. Gli altri Organi dell’Associazione durano in carica tre anni e scadono il 31 dicembre del terzo anno.
3. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato di Sindaco del Comune di Fermo. I Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio di Cernita.
4. Le elezioni per il rinnovo degli Organi e per la nomina dei Vice Presidenti si svolgono entro il mese di dicembre del terzo anno.
5. Fino all’insediamento dei nuovi organi, che non potrà avvenire prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina, sono prorogati gli organi in scadenza.
6. Nel periodo di proroga gli organi uscenti svolgono tutte le loro funzioni, fatta eccezione per quelle di carattere straordinario. Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale è costituita da:
» Il Presidente;
» Due Vice Presidenti;
» Tutti i soci ordinari.
2. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soli soci ordinari secondo il principio del voto del singolo ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
3. Il Presidente partecipa all’Assemblea senza diritto di voto.
4. All’assemblea partecipano, senza diritto di voto, il consiglio di Cernita ed i soci onorari. Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale:
a) Elegge i due Vice Presidenti, anche tra i non soci; la carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Priore; dei due Vice Presidenti assume le funzioni vicarie il Vice Presidente Anziano, intendendosi colui che viene eletto con il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
b) Nomina i componenti dei vari settori operativi, di cui al successivo art.12, individuando tra essi, i coordinatori di ciascun settore, che entreranno a far parte del Consiglio di Cernita;
c) Approva, su proposta del Consiglio di Cernita, gli indirizzi generali della manifestazione;
d) Approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, ed entro il 20 febbraio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, predisposti e presentati dal Consiglio di Cernita;
e) Elegge i Sindaci Revisori dei Conti, individuandone il Presidente;
f) Elegge il collegio dei Probiviri, individuandone il Presidente;
g) Delibera sull’accettazione delle donazioni e delle disposizioni ereditarie a favore dell’Associazione, nonché sull’acquisto degli immobili, stabilendone la destinazione;
h) Delibera sulla vendita di beni che formano parte del patrimonio;
i) Delibera le modifiche allo Statuto;
j) Delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Presidente. Art. 11- NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all’anno, in sessione ordinaria, per deliberare l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo ai sensi dell’articolo precedente. Tutte le altre riunioni si tengono in sessione straordinaria.
2. L’Assemblea si riunisce a seguito di avviso di convocazione del Presidente.
3. Essa può essere convocata, su richiesta di un terzo dei soci ordinari, su specifici ordini del giorno attinenti all’attività dell’Associazione.
4. L’avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto e deve essere inviato almeno otto giorni prima della data indicata per le adunanze ordinarie, almeno tre giorni prima per quelle straordinarie e almeno 24 ore prima per quelle d’urgenza.
5. Esso deve indicare:
- Il giorno e l’ora fissati per la 1° convocazione;
- Il giorno e l’ora fissati per la 2° convocazione, che potrà tenersi lo stesso giorno ove, decorsa un’ora da quella indicata per la prima, non si sia raggiunto il numero legale richiesto ai sensi del successivo comma 6;
- L’indicazione della natura ordinaria, straordinaria o d’urgenza della riunione;
- Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
6. L’Assemblea delibera validamente quando siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei suoi componenti in carica, con arrotondamento all’unità superiore e con esclusione dei soci onorari.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti.
8. Le votazioni, di norma, sono palesi; si procede invece a scrutinio segreto, con la nomina di due scrutatori, quando sono in discussione le persone.
9. Per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo è sempre necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica e la maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione degli astenuti.
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