LO STATUTO » Pagina 1 - 2 - 3 - 4 Art. 16 - VICE PRESIDENTI DELLA CAVALCATA
1. I due Vice Presidenti sono eletti dall’assemblea Generale anche tra i non soci e sono di diritto Vice Presidenti dell’Associazione cavalcata dell’Assunta e del Consiglio di Cernita.
2. I Vice Presidenti garantiscono la massima collaborazione al Presidente e possono essere delegati da questo a svolgere compiti speciali o alcune delle sue funzioni.
3. In caso di impedimento, assenza o dimissioni del Presidente o durante la vacanza della relativa carica, il Vice Presidente anziano ne assume funzioni e compiti. Art. 17 - SEGRETARIO DELLA CAVALCATA
1. Il Segretario della Cavalcata è nominato dal Consiglio di Cernita su proposta del Presidente ed è responsabile e coordinatore della Segreteria.
2. Il Segretario della Cavalcata è altresì Segretario dell’Assemblea e del Consiglio di Cernita.
3. Cura la parte burocratica e collabora attivamente con gli organi dell'Associazione.
4. Cura la redazione dei verbali delle riunioni, l’inventario e la corrispondenza.
5. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori degli organi collegiali e amministrativi dell’Associazione. Art. 18 - COLLEGIO DEI SINDACA REVISORI
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre persone elette dalla Assemblea Generale, di cui uno con funzioni di Presidente, ed ha i compiti previsti dalle leggi in materia di controllo dei bilanci e della contabilità.
2. Il Collegio dei Sindaci revisori esercita il riscontro contabile della gestione dell’Associazione. In particolare esso redige le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo, relazioni che sono allegate agli stessi.
3. Il collegio dei Sindaci revisori dura in carica tre anni. Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall’Assemblea generale, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Esso esprime parere preventivo sull’ammissione di nuovi soci e sulla decadenza degli stessi.
3. Ha il compito di vigilare sul buon andamento dell’Amministrazione dell’Associazione e sulla corretta applicazione ed osservanza dello statuto da parte dei soci e degli organi.
4. Esso dura in carica tre anni. Art. 20 - RAPPORTI CON IL COMUNE DI FERMO E CON LA CURIA DI FERMO
1. L'Associazione mantiene costanti rapporti con l'Amministrazione Comunale di Fermo, che si impegna a versare un contributo annuo e a garantire i necessari supporti tecnico-logistici per la Cavalcata e le manifestazioni collaterali e collegate.
2. L’Associazione mantiene, altresì, costanti rapporti di collaborazione e consulenza con la Curia Arcivescovile di Fermo per gli aspetti storici e religiosi della manifestazione. Art. 21 - GESTIONE E CONTABILITA'
1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Tutte le entrate dovranno affluire in un apposito conto, da istituire presso un Istituto di Credito bancario con sede a Fermo.
3. I pagamenti avverranno mediante assegni bancari sottoscritti dal Presidente dell’Associazione, o di chi ne fa le veci, e dal Tesoriere.
4. Per le spese minute viene costituito un fondo di economato di l. 500.000 da consegnare al Presidente e che sarà gestito sotto la sua personale responsabilità con obbligo di rendiconto. Art. 22 – ORGANIZZAZIONE DELLE CONTRADE
1. Le Contrade sono Organismi autonomi e, come tali, provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività conformandosi alle norme dei propri statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.
2. L’organizzazione e lo statuto delle Contrade nella loro autonomia devono essere in armonia e non in contrasto con lo Statuto della Cavalcata.
3. E’ fatto obbligo alle Contrade di partecipare alla Cavalcata ed alla Corsa al Palio. Art. 23 – ESTINZIONE
1. L’Associazione si estingue qualora risulti, di fatto, impossibile il suo funzionamento e quindi vengano stabilmente a mancare i mezzi per il raggiungimento dello scopo.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio ed i fondi residui saranno devoluti al Comune di Fermo il quale dovrà devolverli per finalità di pubblica utilità, sentito, ove fosse obbligatorio, l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n.662/96.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nel Titolo II del Libro I° del Codice Civile, per le parti applicabili all’Associazione Cavalcata dell’Assunta.
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